I documenti prodotti nel procedimento per la verifica dello stato passivo possono essere acquisiti d’ufficio dalla procedura fallimentare

I documenti prodotti nel procedimento per la verifica dello stato passivo possono essere acquisiti d’ufficio dalla procedura fallimentare
10 Luglio 2018: I documenti prodotti nel procedimento per la verifica dello stato passivo possono essere acquisiti d’ufficio dalla procedura fallimentare 10 Luglio 2018

Con una recente sentenza (Sez. I, 14.06.2018, n. 15627), la Corte di Cassazione ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza, deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno o di alcuni di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove sono custoditi”.

Nel caso in esame, il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da un creditore nei confronti del fallimento sul rilievo che i ricorrenti “non avevano prodotto il fascicolo di parte” relativo alla fase di verifica dello stato passivo, contenente tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione.

Per il Tribunale, infatti, l’opponente era gravato da un duplice onere: il primo, quello di indicare specificamente in ricorso i documenti già prodotti nel procedimento di verifica, e il secondo, consistente nel ritirare il proprio fascicolo allegati al ricorso ex art. 93, comma 6, c.p.c., “contenente i documenti dimostrativi e depositarlo nuovamente nel giudizio di opposizione; in mancanza di detti documenti, il giudice del gravame non può tener conto, né può disporre l’acquisizione, pur se richiesta dalla parte”.

Il Tribunale pertanto rigettava l’opposizione “essendo rimasto inadempiuto l’onere della prova”.

Gli opponenti avevano quindi proposto ricorso per la cassazione del decreto, successivamente accolto.

Per la Cassazione infatti ove l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al Giudice Delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia, idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come richiesta di autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 l. fall., applicabile anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.

Per la Suprema Corte, quindi, il Tribunale aveva errato nel considerare necessaria, e a pena di decadenza, la nuova produzione nel giudizio di opposizione del fascicolo di parte relativo alla fase di verifica, coi documenti ivi contenuti.

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